Art. 4.
(Obbligo di quantificazione degli oneri di adeguamento alle innovazioni normative e loro detraibilità).

      1. Ogni disposizione di legge o di regolamento che comporti, per i cittadini

 

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o le imprese, nuovi o maggiori oneri connessi a procedimenti amministrativi deve indicare espressamente la quantificazione di tali oneri, affinché le persone fisiche e giuridiche possano detrarre, ai fini delle rispettive dichiarazioni dei redditi, una somma pari al 30 per cento degli oneri stessi sotto forma di credito d'imposta.